È fondamentale considerare tutte le voci di danno durante una procedura di risarcimento, poiché ogni singolo aspetto può influire sull’entità complessiva del danno.
I danni risarcibili si distinguono in danni patrimoniali e danni non patrimoniali, con la presenza di molte sottocategorie che spesso vengono trascurate in quanto non conosciute dal danneggiato e che quindi non saranno considerate nel risarcimento finale.

Danno biologico: a seguito di un sinistro stradale, nella maggioranza dei casi, i soggetti coinvolti riportano danni fisici miro-permanenti (inferiori al 9% di invalidità totale) o macro- permanenti (superiori al 10% di invalidità totale). Queste tipologie di danno devono essere risarcite dalla compagnia assicurativa.

Rimborso spese mediche: A seguito di un sinistro, per la cura dei soggetti coinvolti, potranno essere sostenute una serie di spese (quali ad esempio visite specialistiche, terapie, acquisto di farmaci); tutto ciò dovrà essere risarcito dalla compagnia assicurativa, unitamente ai giorni di malattia.

Riduzione della capacità lavorativa: la compagnia assicurativa, grazie al nostro intervento, dovrà risarcire non solo i danni subiti dalla persona a seguito del sinistro, ma anche la riduzione della capacità lavorativa ovvero tutte le somme perse o che perderà nel corso del tempo come conseguenza delle lesioni.

Danni patrimoniali e non patrimoniali futuri: il risarcimento previsto deve ricomprendere anche le spese previste per il futuro, come ad esempio medicinali, assistenza continua e interventi chirurgici necessari nel lungo periodo.

Perdita di chances: a seguito di un sinistro, il danneggiato potrebbe perdere opportunità di lavoro o di crescita professionale. Il nostro studio si impegna a considerare anche queste nella richiesta di risarcimento alla compagnia assicurativa.

Danno estetico: nel caso in cui, a seguito di un sinistro, il danneggiato riporti delle cicatrici permanenti, il corrispondente danno dovrà essere anch’esso risarcito dalla compagnia assicurativa.

Danno riflesso: riguarda i pregiudizi indiretti che i congiunti potrebbero subire in conseguenza del danno riportato dalla vittima.