Dopo quanto tempo si prescrive un reato di evasione fiscale? In Italia non esiste una scadenza uguale per ogni violazione. Il periodo dipende dalla fattispecie contestata, dalla pena massima prevista e dagli eventi intervenuti durante il procedimento.

Come riferimento generale, molti reati tributari possono prescriversi in otto anni, mentre per le ipotesi più gravi il termine iniziale può superare i dieci.

Prima di effettuare qualsiasi calcolo occorre distinguere la responsabilità penale dalle conseguenze amministrative. Un errore nella dichiarazione, un pagamento tardivo o un’irregolarità contabile non costituiscono automaticamente un delitto.

La rilevanza penale nasce soltanto quando ricorrono gli elementi indicati dal decreto legislativo n. 74 del 2000 e, dove previste, vengono superate le relative soglie di punibilità.

Quanto dura la prescrizione dei reati tributari

L’articolo 157 del Codice penale stabilisce che il tempo necessario a prescrivere corrisponde, di regola, al massimo della pena prevista per il singolo reato. Per i delitti, tuttavia, non può essere inferiore a sei anni.

Alla disciplina generale si aggiunge l’articolo 17 del decreto legislativo n. 74 del 2000, che aumenta di un terzo i termini relativi ai delitti compresi tra gli articoli 2 e 10. Rientrano in questo gruppo la dichiarazione fraudolenta, la dichiarazione infedele, l’omessa dichiarazione, l’emissione di fatture per operazioni inesistenti e l’occultamento o la distruzione delle scritture contabili.

Per la dichiarazione infedele, punita fino a quattro anni e sei mesi, il conteggio parte comunque dal limite minimo di sei anni. L’aumento previsto per i reati tributari porta il periodo ordinario a otto anni, che può arrivare a dieci quando intervengono atti interruttivi e non ricorrono condizioni capaci di modificare ulteriormente il calcolo.

Lo stesso risultato si applica normalmente all’omessa dichiarazione, la cui pena massima è pari a cinque anni. Nelle forme più gravi della dichiarazione fraudolenta e dell’emissione di fatture false, punite fino a otto anni di reclusione, la scadenza iniziale può invece raggiungere dieci anni e otto mesi. Con l’interruzione si può arrivare, in via ordinaria, a tredici anni e quattro mesi.

Gli omessi versamenti disciplinati dagli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater restano fuori dall’aumento di un terzo, poiché sono collocati dopo l’articolo 10. In linea generale, per queste fattispecie si parte da sei anni, elevabili a sette anni e sei mesi in presenza di atti interruttivi.

Ricordiamo che, per i reati tributari, interrompono la prescrizione: tutti gli atti indicati dall’art. 160 c.p.: sentenza o decreto di condanna, misure cautelari personali, convalida di arresto/fermo, interrogatorio o invito a presentarsi per interrogatorio, richiesta di rinvio a giudizio e i decreti di fissazione del giudizio.

Attenzione a non confondere prescrizione del reato con prescrizione del debito o della sanzione tributaria: un avviso bonario, una cartella o un sollecito possono rilevare per il credito erariale, ma non sono automaticamente atti interruttivi della prescrizione penale. Quindi può essere che prescrivano la sanzione tributaria ma non la responsabilità penale e il processo che, nel frattempo, segue il suo corso. Il processo penale dei reati tributari e l’accertamento tributario proseguono su due binari distinti.

Le pene previste dalla legge sono state modificate più volte. Per i fatti risalenti nel tempo bisogna quindi individuare la norma vigente nel momento in cui la condotta è stata commessa e verificare quale disciplina risulti applicabile.

Da quale momento comincia il conteggio

Secondo l’articolo 158 del Codice penale, la prescrizione decorre dal giorno in cui il reato viene consumato. Il momento iniziale varia in base alla struttura della singola fattispecie.

Nella dichiarazione fraudolenta e in quella infedele assume rilievo la presentazione del documento contenente gli elementi falsi, incompleti o inesistenti.

Per l’omessa dichiarazione occorre attendere novanta giorni dalla scadenza ordinaria. La legge considera infatti tardiva, ma non omessa ai fini penali, quella trasmessa entro tale intervallo. Il reato si consuma dal novantunesimo giorno, purché siano presenti gli altri presupposti richiesti, compreso il superamento della soglia prevista.

L’emissione di fatture per operazioni inesistenti si perfeziona quando il documento viene emesso. Se nello stesso periodo d’imposta sono state prodotte più fatture, la decorrenza viene individuata con riferimento all’ultima emissione.

Negli omessi versamenti conta invece la scadenza stabilita dalla disposizione applicabile. Non rileva il giorno in cui l’amministrazione finanziaria scopre la violazione, ma quello in cui si completa la condotta punita dalla legge.

Come possiamo vedere, il reato si perfeziona in momenti differenti a seconda della fattispecie contestata, che rileva anche ai fini del calcolo dei termini di prescrizione di questi reati.

Evasione fiscale prescrizione

Cosa interrompe o sospende la prescrizione

L’interruzione fa partire un nuovo periodo, senza consentire il superamento dei limiti massimi previsti dal Codice penale. Oltre agli atti indicati dalla disciplina generale, nei procedimenti tributari producono questo effetto anche il verbale di constatazione e l’atto di accertamento delle violazioni.

La sospensione agisce diversamente: durante la causa prevista dalla legge il tempo si ferma e riprende quando questa viene meno. Può verificarsi, per esempio, in seguito a determinati rinvii o impedimenti processuali.

La disciplina introdotta nel 2024 attribuisce rilievo anche in riferimento alla rateizzazione del debito. Quando il processo viene sospeso per permettere la prosecuzione dei pagamenti, il termine di prescrizione non decorre.

In relazione a questo specifico punto, infatti, si precisa che la normativa stabilisce che, se prima della chiusura del dibattimento il debito è in corso di estinzione mediante rateizzazione, l’imputato deve documentarlo al Giudice e informare l’Agenzia delle entrate. Il processo viene sospeso e, per tutta la sua durata, è sospeso anche il corso della prescrizione.

Cosa cambia dopo la sentenza di primo grado

Per i reati commessi dall’1 gennaio 2020, la pronuncia della sentenza di primo grado determina la cessazione del corso della prescrizione, sia in caso di condanna sia in caso di assoluzione. Da quel momento il reato non può più estinguersi per questa causa durante l’appello o il giudizio davanti alla Corte di cassazione.

Il conteggio riprende soltanto se la decisione viene annullata e il procedimento torna al primo grado o a una fase precedente. Nei giudizi di impugnazione può operare la diversa disciplina dell’improcedibilità per superamento dei termini di durata massima. I due istituti non coincidono: la prescrizione riguarda l’estinzione del reato, mentre l’improcedibilità concerne la durata dell’appello o del giudizio di cassazione.

Per le condotte commesse prima del 2020 devono essere considerate le regole applicabili nel relativo periodo storico. La data del fatto è quindi decisiva anche per comprendere se la sentenza di primo grado abbia arrestato definitivamente il decorso.

La prescrizione non cancella il debito fiscale

L’estinzione del reato impedisce di arrivare a una condanna penale per il fatto prescritto, ma non elimina automaticamente le imposte dovute, gli interessi, le sanzioni amministrative o le procedure di riscossione. Il rapporto tributario conserva una propria autonomia e prosegue anche dopo la chiusura del procedimento penale.

Il pagamento del debito può comunque produrre effetti favorevoli. Per alcune fattispecie, se effettuato integralmente entro i tempi stabiliti, può escludere la punibilità. In altre situazioni consente una riduzione della pena o incide sulle misure patrimoniali. Le conseguenze dipendono dal reato contestato e dalla fase processuale raggiunta.

Sicuramente l’adempimento del debito tributario consente di meglio affrontare la difesa durante il processo penale, posto che in alcuni casi esclude addirittura la punibilità se tale debito sia adempiuto prima della contestazione tributaria che avviene con l’avviso di accertamento, oppure ne può ridurre la punibilità nel caso in cui sia adempiuto prima della notifica del rinvio giudizio del procedimento penale all’imputato.

L’avvocato Nicola Pasinelli assiste persone, professionisti e imprese nei procedimenti penali tributari. Per sottoporre il proprio caso allo studio è possibile utilizzare la pagina contatti.

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